Con ordinanza n. 7330 del 19 marzo 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della liquidazione del
compenso al c.t.u., l’incarico plurimo è contemplato dall'art. 53, d.P.R. n.
115 del 2002 che, sostanzialmente riproducendo le disposizioni dell'abrogato art.
6, L. 8 luglio 1980, n. 319, recante i compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria, stabilisce che, quando l'incarico sia
stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato
«sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento
per ciascuno degli altri componenti del collegio», a meno che il magistrato
abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse «svolgere personalmente e
per intero l'incarico affidatogli».
Nell’articolo, dunque, è contemplata sia l’ipotesi dell’incarico collegiale e sia quella differente in...
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