Con sentenza n. 862 del 4 novembre 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha osservato che l'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, che disciplina la materia della valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, prevede che "sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione di comportamento non inferiore a sei decimi e … una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente...". Il successivo comma 6 prevede che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. L'alunno dovrà in questo caso sostenere, entro la fine dell'anno scolastico o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni...
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