Con ordinanza n. 12290 del 7 maggio 2024, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione, intervenendo in tema di mediazione obbligatoria, le
controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del
cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis,
D.L.vo n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione
come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e
finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel
codice civile e nel T.U.B. (D.L.vo n. 385/1993) e alla contrattualistica
relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.L.vo n. 58/1998),
senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario
tipico’ (Cass. civ. 21 ottobre 2022, n. 31209).
La Suprema Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di ‘contratti bancari e finanziari’ per cui la legge prescrive l'obbligo della...
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