Con ordinanza n. 679 del 9 gennaio 2024, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di ammissibilità della
prova testimoniale volta a dimostrare tra le parti la simulazione assoluta del
contratto di vendita, ha affermato che è onere della parte eccepire l’inammissibilità
prima della delibazione sulla sua ammissione e all’esito della successiva
ammissione e assunzione.
Ed invero, le limitazioni poste all’ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica, con la conseguenza che la loro violazione non solo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2023, n. 24538; Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2002, n. 3177; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2000, n. 551; Cass. civ., sez....
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale