Con
ordinanza n. 22470 dell’8 agosto 2024, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che la motivazione del decreto ingiuntivo non assolve
però la stessa funzione della motivazione della sentenza, posto che il decreto
ingiuntivo è un provvedimento reso in esito a cognizione sommaria per
parzialità della cognizione ‒ limitata solo all’esame della prova scritta
prodotta dal creditore ‒ emesso all’esito, quindi, di un procedimento speciale,
sicché ad esso non possono applicarsi in via analogica le norme dettate per la
sentenza, emessa all’esito di un processo a cognizione piena.
Si tratta di un obbligo di motivazione che non impone al giudice l'esplicazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso, poiché esso viene adeguatamente soddisfatto con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente; il giudice che emette il decreto ingiuntivo accogliendo le ragioni del ricorrente ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a...
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