Con sentenza n.
34937 del 25 maggio-16 luglio 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione
si è pronunciata sulla motivazione della sentenza di patteggiamento e sulla
possibilità di ricorrere avverso di essa per mancata valutazione di elementi
utili ai fini della declaratoria ex art. 129 c.p.p. Nel caso di specie, a mezzo
del proprio difensore, l’imputato deduceva un unico motivo di ricorso per
violazione di legge in relazione agli art. 129 e 444 c.p.p..
Il ricorso è giudicato dalla Corte di cassazione inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla L. n. 103 del 2017, non è denunziabile per cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1,...
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