Con sentenza n. 10505 del 15 febbraio 2023 (dep. 13 marzo 2023), la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2015, n. 46412; Cass. pen. sez. IV, 20 marzo 2013, n. 21294; Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2013, n. 28852; Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2013, n. 10095; Cass. pen., sez. II, 26 giugno 2009, n. 36245).
E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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