Con sentenza n. 536 del 24 gennaio 2025, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di pertinenza urbanistica è più
ristretto rispetto a quello civilistico ed è applicabile solo ad opere di
modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale e non
a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si
connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano
coessenziali alla stessa (ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n.
6685). Pertanto, non occorre considerare solo il rapporto funzionale di
accessorietà con la cosa principale, ma anche le caratteristiche dell’opera in
sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio, l’assenza
di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, l’incidenza sul carico
urbanistico e la modifica all’assetto del territorio (Cons. Stato, sez. II, 20
luglio 2022, n. 6371).
La pertinenza urbanistica deve...
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