Con sentenza n. 3765 del 14 aprile 2023,
la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la Commissione
giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale
caratterizzato da profili di puro merito non sindacabile in sede di
legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità,
irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Per un verso, quindi, il sindacato di
legittimità del giudice amministrativo incontra il limite costituito dalla non
ingerenza nel c.d. merito amministrativo, sfera riservata dell'agire della
p.a.; per altro verso, grava sul ricorrente l'indicazione di quei profili di
illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, tali da
sostanziare il vizio di eccesso di potere.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che ciò che la Commissione di concorso deve giudicare non è la corrispondenza di una soluzione con quella da altri indicata (che ben potrebbe...
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