Con
sentenza n. 8171 dell’11 ottobre 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha
affermato che, per pacifica giurisprudenza, i bandi di gara – così come quelli
di concorso -, pur non avendo natura regolamentare né normativa, sono atti
amministrativi generali in quanto rivolti a una platea di destinatari non
individuabile ex ante, ossia a tutti coloro che possono essere interessati a
partecipare alla procedura competitiva e che in fatto vi parteciperanno (cfr.
Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14; Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2011, n. 9; Cons. Stato, Ad. Plen.,
27 gennaio 2003, n. 1).
Va quindi sinteticamente rammentato che, per pacifica giurisprudenza, la differenza tra gli atti regolamentari e gli atti amministrativi generali è individuabile proprio nel fatto che, mentre per i primi i destinatari sono indeterminabili sia a priori che ex post, per i secondi lo sono solo a priori (cfr., ex plurimis,...
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