Con
sentenza n. 7525 dell’11 settembre 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato
ha affermato che i tributi sono entrate dello Stato o dell’Ente locale
conseguenti ad imposizioni fiscali e si diversificano in imposte e tasse,
mentre le tariffe sono dovute da chi fa “uso” di determinati servizi.
L’imposta,
in particolare, è un prelievo di natura pecuniaria previsto dalla legge a
carico del contribuente a titolo di compartecipazione alle spese pubbliche
secondo uno specifico indice di ripartizione rappresentato dalla capacità
contributiva di ogni contribuente, mentre la tassa è un prelievo pecuniario
previsto dalla legge gravante sul contribuente in relazione alla fruizione o
fruibilità di un servizio pubblico o di un’attività pubblica erogata da un Ente
pubblico, per cui, normalmente, il servizio è richiesto dal contribuente e
dalla sua erogazione deriva un beneficio.
La tariffa d’igiene ambientale (TIA) è stata in origine introdotta dall’art....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Filippo Marco Maria Bisanti