Con sentenza n. 21623 del 31 luglio 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che le agenzie fiscali debbono considerarsi enti pubblici non riconducibili alla nozione di Stato-persona, di cui al D.L.vo n. 347 del 1990, artt. 1, comma 2, e 19 (v. Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116; Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3118; adde, ex plurimis, Cass. civ., 5 febbraio 2020, n. 2615).
Si è, difatti, rilevato che, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, e che la separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto...
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Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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