Con ordinanza
n. 3134 del 2 febbraio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che, nelle opposizioni del debitore (sia che la causa si sussuma
entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al
paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi), nonché nelle controversie distributive,
sussiste litisconsorzio processuale necessario sia nei confronti del
condebitore esecutato (Cass. civ. 21 luglio 2000, n. 9645; Cass. civ. 29
settembre 2003, n. 14463; Cass. civ. 28 aprile 2011, n. 9452), sia nei
confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della
proposizione dell’opposizione (Cass. civ. 12 giugno 2020, n. 11268), sia,
infine, nei confronti del terzo pignorato, ove l’opposizione riguardi una
espropriazione presso terzi (Cass. civ. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. civ. 14
dicembre 2021, n. 39973).
Con particolare riguardo al giudizio di opposizione innestato nell’ambito di una esecuzione presso terzi, la...
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