Con sentenza n.
33648 del 28 giugno-1° agosto 2023, la seconda sezione penale della Corte di
Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 152 c.p., si ha remissione
extraprocessuale tacita della querela, quando il querelante ha compiuto fatti
incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
L'art. 1, comma
1, lett. h), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ex
art. 6, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, ha novellato tale disposizione,
introducendo, al n. 1 del nuovo comma 3, una forma di remissione processuale
tacita, che si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare
all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone».
Nella generalizzata ottica della recente riforma, tesa a far dipendere, per un ampio novero di reati, la permanenza dell'illecito nella sfera del penalmente rilevante da una manifestazione di volontà della persona offesa effettivamente interessata all'accertamento di fatti e...
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