Con la sentenza n. 38890 del 9 ottobre-23
ottobre 2024, la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in
merito alla partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda.
La partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall'art. 39 D.L.vo n. 231/2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto «corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo» (Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2015, n. 33041).
La Suprema Corte ha poi precisato che l'onere di formale costituzione ai sensi dell'art. 39, D.L.vo n. 231/2001, previsto come condizione per la partecipazione attiva dell'ente al...
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