Con sentenza n. 17006 del 4 aprile 2023 (dep. 21 aprile 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione si è occupata della costituzione dell’ente nel procedimento penale.
A mente dell'art. 39, comma 1 del D.L.vo n. 231 del 2001 «L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». Il secondo comma, poi, disciplina le modalità della partecipazione dell'ente, prevedendo la necessità del deposito in cancelleria di una apposita dichiarazione, contenente anche il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura che, a norma del comma 3, va conferita con le forme di cui all'art. 100, comma 1, c.p.p. e deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice, ovvero presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di cui al comma 2 richiamato.
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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