Con sentenza n. 1015 del 10 febbraio 2025, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che il diritto al nome (da intendersi
comprensivo del prenome e del cognome) è un diritto fondamentale ed assoluto
della persona, la cui funzione è quella di radicare e collegare l’individuo con
la propria comunità familiare di appartenenza; tale diritto trova la sua
copertura costituzionale nell’art. 2 Cost., come diritto all’identità personale
inviolabile, nell’art. 8 della CEDU e nell’art. 7 della Carta dei diritti
fondamentali UE.
Il diritto del singolo deve fronteggiarsi quindi con
l’esigenza pubblicistica alla stabilità e alla certezza degli elementi
identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale, e quindi,
alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.
Sul versante normativo l’art. 89, d.P.R. n. 396/2000, dispone che: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un...
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