Con sentenza n. 287 del 9 gennaio 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rammentato che la pratica commerciale scorretta, a prescindere dal mercato all’interno del quale si realizza, è rappresentata da tutte quelle condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall’art. 20 del Codice del Consumo in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, n. 2005/29/CE. Essa si concretizza in presenza di comportamenti contrari alla diligenza professionale idonei a «falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori» e può manifestarsi nella forma della pratica ingannevole (nei sensi di cui agli artt. 21 e 22 del Codice) o della pratica aggressiva (nei sensi di cui agli artt. 24 e 25 del Codice)» (Cons....
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