Con
sentenza n. 7869 del 1° ottobre 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha
affermato che la regola di cui all'art. 20, comma 3, D.L.vo n. 206 del 2005
faccia, invero, salva la pratica pubblicitaria che sia: i) comune; ii)
legittima; iii) consistente in dichiarazioni esagerate o che non sono destinate
ad essere prese alla lettera.
La chiave di volta nell' interpretazione della disposizione sembra risiedere nell'aggettivo "comune", che va posto in correlazione con il contenuto del primo periodo, ove si fa riferimento ad una pratica non rivolta ai "comuni" consumatori ma ad un gruppo specifico. In sostanza, ciò che la regola fa propriamente salvo non è qualsiasi messaggio iperbolico ma solo quello di carattere comune, e, quindi, il messaggio che si rivolga - in modo effettivo, come affermato dall'ultima opinione dottrinale riportata - alla generalità dei consumatori; la clausola di salvezza non opera, invece, ove questo requisito non sussista e, quindi, si...
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