Con sentenza n. 4816 del 15 gennaio-6 febbraio 2025, la quarta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la preclusione
all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato connessa alla
condanna definitiva in ordine a determinati reati non è effetto penale soggetto
all'estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p..
Secondo tale disposizione, nel caso sia stata pronunciata sentenza di applicazione pena, il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di 2 anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva...
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LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Gabriele Casartelli, Anna Lago