Con sentenza n. 6877 del 31 luglio 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le preparazioni nel laboratorio di una farmacia possono essere di due tipi: preparazioni magistrali e officinali. Le prime sono medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente. La prescrizione deve rispettare l’art. 5, D.L. n. 23 del 1998 (cosiddetto decreto Di Bella), convertito nella legge n. 94 del 1998. In particolare, la preparazione dei medicinali contenenti cannabinoidi, a seguito di presentazione di prescrizione magistrale in farmacia, è poi disciplinata, nel rispetto della salute pubblica, dal D.M. 9 novembre 2015 per alcuni impieghi medici e per alcune forme farmaceutiche. In concreto, il farmacista, oltre ad allestire le formule magistrali su presentazione in farmacia di una ricetta medica, o prescrizione magistrale, da trattenersi da parte del farmacista stesso per evitarne la duplicazione, è tenuto...
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Il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa
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