Con sentenza n. 6127 del 1° marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione
della prescrizione del diritto dell’enfiteuta.
L'art. 970 c.c., secondo il quale il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni, costituisce applicazione del generale istituto della prescrizione, sicché tornano applicabili anche tutte le norme dettate negli artt. 2934 e ss. c.c., purché compatibili con la natura di diritto reale dell'enfiteusi. Nel codice civile del 1942, come già nel codice civile del 1865, l'enfiteusi si configura, infatti, come un diritto reale di godimento su cosa altrui a favore del concessionario o utilista del fondo, che rimane di proprietà del concedente. Pertanto, mentre è possibile la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il diritto del concedente è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad...
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