Con ordinanza n. 35612 del 20 dicembre 2023, la terza sezione
della Corte di Cassazione ha ricordato che ora, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione
di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di
procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia
che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del
provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. civ. n. 2362/2019; Cass. civ. n. 24891/2018; Cass. civ. n. 21192/2021). Ne...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale