Con ordinanza n. 6644 del 13 marzo 2025, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla possibilità di proporre nuove domande o nuove richieste istruttorie o domande riconvenzionali o nuove eccezioni nel giudizio di rinvio ai sensi dell’articolo 622 c.p.p. e, conseguentemente la natura giuridica e la struttura del giudizio ex art. 622 c.p.p. davanti al giudice civile competente in gradi di appello. Appare opportuno definire le caratteristiche essenziali del procedimento ex articolo 622 c.p.c. ed il rapporto tra il giudizio penale e quello civile. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale comporta l’insorgere di una serie di problematiche che spaziano dalla legittimazione attiva sino ai criteri di determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale ed alla sua liquidabilità totale o parziale anticipata. Nel settore civile si privilegia la tutela del danneggiato, anche per il tramite di presunzioni legali...
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