Con sentenza n. 4546 del 12 novembre 2024-4 febbraio 2025,
la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha dato continuità al consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui la reciprocità dei comportamenti
molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori,
incombendo sul giudice, però, in siffatta ipotesi, un più accurato onere di
motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato
d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per
l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del
mutamento delle abitudini di vita (da ultimo ed ex multis, Cass. pen., sez. V, 24
giugno 2021, n. 42643).
Ed invero, il reato di atti persecutori prevede eventi alternativi per cui anche la realizzazione di uno solo di essi, è idonea a integrarlo: deve sussistere un comportamento ripetutamente minaccioso o, comunque, molesto dell'agente dal quale derivi per il destinatario...
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