Con sentenza n. 4986 del 26 febbraio 2025, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 4, comma 2, D.L.vo n.
150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito,
attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima
udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di
conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre,
infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è
ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato
decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello (Cass. civ. n. 186/2020).
Siffatta regola è stata poi ribadita in motivazione anche dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un. n. 758/2022) che hanno affermato che l'irretrattabilità del rito dopo la prima udienza di comparizione ex art. 4, comma 2, D.L.vo n. 150 del 2011, in mancanza dell'ordinanza di mutamento, è un effetto sistematicamente...
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