Con
sentenza n. 11597 del 6-24 marzo 2025, la terza sezione penale della Corte di
Cassazione ha affermato che l'introduzione della rescissione del giudicato,
dapprima disciplinato dall'art. 625-ter c.p.p., poi sostituito dall'art.
629-bis c.p.p., costituisce il punto di arrivo del percorso evolutivo descritto
e ne riflette i principi ispiratori, in quanto istituto che non si limita, come
già previsto dall'art. 175 c.p.p., a restituire nel termine per impugnare la
sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma gli
garantisce la celebrazione di un nuovo giudizio, se la sua mancata
partecipazione non sia stata volontaria.
Nella lettura offertane dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2014, n. 32848), la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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