Con sentenza n. 4210 del 19 novembre 2023-2 febbraio 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha osservato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5, D.L.vo n. 231 del 2001 all'«interesse» o al «vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento (così Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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