Con sentenza n.
10221 del 28 novembre 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha
ricordato che, chi entra in una trattativa precontrattuale (specie se condotta
nelle forme del procedimento di evidenza pubblica, soggetto anche ai poteri di
autotutela pubblicistici preordinati alla cura dell’interesse pubblico), si
assume un ineliminabile margine di rischio in ordine alla conclusione del
contratto”. Infatti “ciascuna parte che intraprende una trattativa (o partecipa
ad un procedimento di gara) sa che è esposta ad un margine di rischio, che, in
linea di principio, deriva dall’esercizio della libertà contrattuale di
entrambe le parti, e quindi anche dal legittimo esercizio alla libertà
contrattuale dell’amministrazione” (Cons. Stato, Ad. plen. 4 maggio 2018, n.
5).
Il riconoscimento della responsabilità precontrattuale modifica la naturale allocazione dei rischi economici sostenuti per partecipare alla trattativa (o alla gara): l'insorgenza della...
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