Con ordinanza n. 6549 del 6 marzo 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attivi per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo (Cass. civ., 12863/2019).
La giurisprudenza è addivenuta a tale conclusione attraverso un articolato percorso argomentativo nel quale ha, in primo luogo, affermato che il canone generale della buona fede oggettiva non può non imporre al creditore garantito di prendere in considerazione ed esaminare il tema di un'eventuale vendita anticipata del bene preso in garanzia, laddove il rischio di un suo deterioramento venga sensibilmente a manifestarsi in modo oggettivo, derivando proprio dalla clausola generale di buona fede oggettiva il dovere...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
WEBINAR
Filippo Marco Maria Bisanti