Con sentenza n. 8409 del 14 gennaio-28 febbraio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il costante indirizzo interpretativo secondo il quale (tra le altre, Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2022, n. 24131; Cass. pen., sez. I, 28 novembre 2006, n. 1839) il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio (nel caso citato, si tratta di fattispecie in cui la Corte di cassazione ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione con la quale era stato revocato il beneficio a seguito di richiesta del pubblico ministero volta alla mera verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 c.p.; conf. Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2022, n. 24131; Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2021, n. 23525, secondo cui, il procedimento di esecuzione...
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