Con sentenza n. 2530 del 26 marzo 2025, la sesta sezione del Consiglio
di Stato ha affermato che, in base agli artt. 83 e ss., D.L.vo 6 settembre 2011,
n. 159, “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in
stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da
altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o
da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono
acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67”. A tal proposito, è superfluo rilevare
che la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni non deve
essere accertata solo alla data della domanda, ma deve persistere per tutta la
durata della concessione.
Al riguardo,...
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