Con la sentenza n. 2648 del 22 gennaio
2026, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale hanno affermato che, in
tema di misure di prevenzione, la revoca della confisca a norma dell'art. 7, legge
27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi
preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene
astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza
di cause di forza maggiore.
Con questa sentenza la Corte di cassazione afferma che la revoca non può essere fondata su elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, pur essendo astrattamente deducibili, non siano stati in concreto introdotti nel giudizio originario, salvo che l’interessato dimostri l’esistenza di cause di forza maggiore che abbiano reso impossibile la loro tempestiva deduzione. In tal modo viene esclusa una concezione ampia della “prova nuova”, modellata sul paradigma della revisione penale,...
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