Con sentenza n. 1202 del 18 dicembre 2024-13 gennaio 2025, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimazione all’impugnazione in caso di sequestro preventivo.
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 c.p.p., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata: Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2021, n. 16352).
È pacifico, poi,...
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