La seconda sezione della
Corte di cassazione, con sentenza n. 36256 dell'8 giugno 2022 (dep. 26 settembre
2022) ha affermato che, nel giudizio d'appello, nel vigore della normativa
emergenziale, la soluzione secondo la quale la richiesta di trattazione orale
si riferisce alla sola parte processuale che l'ha richiesta, è errata.
Il tema è quello relativo
l'estendibilità o meno della richiesta di trattazione orale formulata da una
sola delle parti processuali alle altre che invece tale richiesta non abbiano
avanzato e se, quindi, in seguito a tale richiesta, l'udienza d'appello debba
svolgersi in forma orale per tutte le parti anziché orale per taluna e
cartolare per tal altra.
Come anche di recente evidenziato facendo riferimento a ragioni di carattere sistematico, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, nel...
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