Con sentenza n. 25819 del 29 marzo-2 luglio 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l'art. 73 T.U. stup., nella
formulazione originaria, distingueva il trattamento sanzionatorio dei reati
aventi ad oggetto le droghe «pesanti» (puniti al comma 1 con la reclusione da
otto a venti anni e con la multa) rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto
le droghe «leggere» (puniti al comma 4 con la reclusione da due a sei anni e
con la multa). Anche per i fatti di lieve entità, in relazione ai quali il
comma 5 del medesimo art. 73 stabiliva un'attenuante ad effetto speciale
cosiddetta autonoma o indipendente, era riproposta la medesima distinzione. Per
tali reati era prevista la pena della reclusione da uno a sei anni fatti
concernenti le droghe «pesanti» e da sei mesi a quattro anni quelli relativi
alle droghe «leggere», oltre alle sanzioni pecuniarie.
A seguito dell'art. 4-bis D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con...
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