Con la sentenza n. 25317 del 31 maggio 2023 (depositata il 13 giugno) la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sul rapporto tra la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e la confisca con particolare riferimento ai reati tributari.
L'art. 444, comma 1, c.p.p. come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.L.vo n. 150/2022, limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria.
In tal caso l'accordo può eventualmente vertere solo sull'individuazione dell'oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull'ammontare della stessa, ma questo deve risultare dalla richiesta ex art. 444 c.p.p..
In presenza di una confisca obbligatoria dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo...
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