Con ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affrontato la tematica della nullità delle
clausole con conseguente declaratoria di nullità del contratto fideiussorio.
Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. civ., sez. un. n. 41994/2021). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità ― sia pure d’ufficio ―...
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