Con sentenza n. 33047 del 16 luglio-23 agosto 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 263, comma 3, c.p.p. è una norma che prevede l'attribuzione agli organi giurisdizionali di due poteri (l'attribuzione al giudice penale del potere di rimettere le parti al giudice civile e l'attribuzione al giudice civile del potere di decidere la controversia) ma che non descrive la procedura attraverso cui devono coordinarsi questi due poteri, né, se non con una espressione succinta, le condizioni in presenza delle quali sono attribuiti questi due poteri, perché si limita ad affermare soltanto che "in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro". La norma non precisa espressamente, in particolare, né cosa si debba intendere per "controversia", né quale sia la procedura attraverso cui deve...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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