Con sentenza n. 10785 del 14 dicembre 2023, la sesta sezione
del Consiglio di Stato ha osservato che, sul piano della funzione la sanzione
amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso e
dunque l’inerzia di chi non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze
degli abusi realizzati. Si tratta, in particolare, di una misura coercitiva
indiretta, volta ad indurre i soggetti a rimuovere l’abuso se ne abbiano la
possibilità materiale e giuridica, anche laddove potrebbero non avere
responsabilità nella realizzazione dello stesso (Cons. Stato, Ad. Plen.11
ottobre 2023, n. 15; Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10358).
Presupposto per l’irrogazione della sanzione, di conseguenza, è l’accertamento dell’inottemperanza. Tale circostanza, tuttavia, determina anche l’ulteriore effetto di trasferire automaticamente la titolarità del bene nel patrimonio...
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