In base all'ultimo comma dell'art. 27, L. 27 luglio 1978, n. 392, il conduttore può esercitare il recesso legale (trattandosi di una facoltà di svincolarsi dal contratto che la legge gli riconosce a prescindere dagli accordi assunti con il locatore) allorquando ricorrano determinati presupposti che non gli consentano l'ulteriore prosecuzione della locazione (gravi motivi).
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Daniela Barigazzi