Con sentenza n. 6978 del 9 gennaio-19 febbraio 2025, la seconda
sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontare la questione della
sindacabilità del provvedimento di sospensione con messa alla prova adottato in
violazione dei presupposti richiesti dal codice di rito.
Più in particolare, il problema era stato affrontato da Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2019, n. 34878 che aveva ribadito che la messa alla prova non rappresenta un diritto assoluto dell'imputato "... in quanto la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice, al quale viene rivolta, all'esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come espressamente previsto dall'art. 464-quater, comma 3, c.p.p." (cfr., Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2015, n. 7983; Cass. pen., sez. VI, 14 settembre 2022, n. 37346);...
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