Con
la sentenza 19 dicembre 2025, n. 40815 (ud. 9 ottobre 2025) la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha statuito che, in tema di guida in stato di
ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere
applicata in ogni caso, anche quando la pena venga applicata su richiesta delle
parti ex art. 444 c.p.p.
L’omessa
applicazione della sanzione accessoria integra vizio di violazione di legge e
di motivazione, non rientrando tale statuizione nel patto tra le parti e non
essendo coperta dal regime di motivazione semplificata proprio del rito del
patteggiamento. Ne deriva un preciso obbligo motivazionale in capo al giudice,
il quale deve espressamente valutare l’applicabilità o meno della sanzione
accessoria e darne conto in sentenza.
La pronuncia richiama, in primo luogo, l’arresto delle Sezioni Unite 17 luglio 2020, n. 21369 (c.c. 26 settembre 2019),...
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