Con l’ordinanza 2 aprile 2026, n. 8196, la seconda Sezione
civile della Cassazione ha affrontato il tema, assai rilevante sul piano
pratico, dei requisiti di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.,
censurando una lettura eccessivamente formalistica della norma da parte del
giudice di merito.
Per la Suprema Corte, l’appello, pur dovendo contenere una
critica riconoscibile alla decisione impugnata, conserva la propria natura di revisio
prioris instantiae e non si trasforma in un mezzo di impugnazione a critica
vincolata. Ne consegue che la specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c. non
può essere intesa come imposizione di formule rigide o di particolari
costruzioni redazionali, ma come necessità che dall’atto emerga, in modo
chiaro, quali capi della sentenza si intendano contestare e per quali ragioni.
Il profilo di maggior interesse della decisione sta nel chiarimento secondo cui anche la riproposizione, in appello, delle medesime ragioni di...
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