Con
sentenza n. 7090 del 12 agosto 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha
ricordato che, secondo la giurisprudenza amministrativa (da ultimo sent. Cons.
Stato, sez. V, 22 aprile 2024 n. 3589; Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2023,
n. 9906; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2022, n.10680) il giudice di primo
grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se
del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far
luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il
solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata
vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.
I giudici amministrativi hanno del pari di recente ricordato (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2023, n. 7890) che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per...
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