Con sentenza n.
8656 del 4 ottobre 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha rammentato
che, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, l’art. 22, comma 1,
lett. e), L. 7 agosto 1990, n. 241, come ulteriormente specificato dall’art.
23, ha adottato una nozione ampia di pubblica amministrazione, non coincidente
con quella di stampo tradizionale, e comprendente anche i soggetti di diritto
privato «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o comunitario».
Già prima della modifica normativa che ha introdotto la suddetta formulazione della lett. e) dell’art. 22, comma 1, L. n. 241 del 1990, l’Adunanza Plenaria aveva posto in risalto che, in quanto strumentale al principio di trasparenza e allo svolgimento imparziale e conforme ai canoni del buon andamento dell’attività amministrativa, il diritto d’accesso si esercita in linea di principio anche nei confronti di attività svolte da soggetti...
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