Con sentenza n. 14013 del 8 marzo 2023
(dep. 3 aprile 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione si è
pronunciata sulle condizioni di applicabilità delle misure di prevenzione e
sulla struttura del giudizio a ciò deputato.
Preliminarmente, va ricordato come sia pacifica la possibilità di svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili l'erroneità della ricostruzione di un elemento costitutivo della fattispecie, oppure l'elusione dell'obbligo motivazionale su uno degli elementi che legittima l'applicazione della misura, configurandosi in tali situazioni la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 111, comma 6, Cost., art. 125, comma 3, c.p.p., art. 7, comma 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Sebbene il sindacato del giudice di legittimità sia limitato, in materia di misure di prevenzione, alle sole ipotesi...
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