Con ordinanza n. 17564 del 20 giugno 2023, la sezione
tributaria della Corte di Cassazione è intervenuta sulla TARI.
Come è noto, questo tributo ha sostituito, con decorrenza dal
1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed
imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
(noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di
T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la
disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il
fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,
mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via
automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto,
dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
La debenza del tributo di cui si discorre, secondo...
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