Con sentenza n. 33200 del 21 maggio-27 agosto 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla valutazione delle accuse dei chiamanti in reità o in correità.
Come ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen., sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804), la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella «a tre tempi» indicata da Cass. pen., sez. un., 21 ottobre 1992, n. 1653: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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