Con
sentenza n. 7001 del 6 agosto 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato
che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è necessario che il
parere reso dalla Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio
sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia
possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso
valutativo che si conclude con il giudizio finale (cfr., tra le molte, Cons.
Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6511 e 20 aprile 2020, n. 2515).
Fermo, comunque, il principio per cui la Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico-specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica e di esercitare il potere di valutazione tecnica, gli atti della Soprintendenza sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2024,...
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